È costituita un'organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE ERNESTO Associazione di Volontariato", in siglia "ASSOCIAZIONE ERNESTO ODV".
L'Associazione ha sede operativa e legale in Imola (BO) Piazza Gramsci n. 21 c/o La Casa del Volontariato.
Gli eventuali cambiamenti della Sede Sociale potranno essere stabiliti su delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci; sempre con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci potranno essere istituite o soppresse eventuali sedi secondarie.
L'associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge quadro sul volontariato n. 266 del 11 agosto 1991, dalle Leggi e dai Regolamenti Regionali e Provinciali in tema di organizzazioni di volontariato.
L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, di solidarietà e pluralismo. Essa è apartitica, apolitica, non persegue alcun fine di lucro ed è aperta alle idee ed alla collaborazione di tutte le persone che possano, a norma del presente statuto, farne parte senza distinzione di nazionalità, razza, classe sociale, religione o cultura. L'associazione si propone di favorire le iniziative e lo svolgimento in concreto delle attività volte a dare una famiglia ai minori in stato di abbandono materiale e morale nati in Paesi esteri, di qualsivoglia razza, classe sociale, religione, qualora ciò sia conforme al prevalente interesse del minore, al principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, alle norme vigenti in Italia e nei Paesi esteri nei quali dovranno essere svolte le pratiche di adozione.
L'associazione ha lo scopo di favorire ogni iniziativa che sia connessa con lo scopo suddetto ed in particolare:
L'associazione può compiere, previe le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti, tutte le operazioni aventi pertinenza con gli scopi associativi, accettare donazioni, eredità e legati. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Possono aderire all'associazione tutti coloro che:
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, salvo le Ipotesi di esclusione o recesso espressamente indicate dal presente Statuto, e non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa.
Il numero dei soci è illimitato.
Domande di ammissione
Chi è intenzionato a diventare socio, deve presentare la domanda al consiglio direttivo che esaminerà le richieste indicando:
L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo che esaminerà le richieste.
Diritti dei Soci
I soci hanno diritto:
Doveri dei soci
I soci sono obbligati:
La qualifica di Socio si perde per recesso od esclusione.
L'esclusione da Socio sarà deliberata dall'assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati, per iscritto, al socio, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro del soci.
Il recesso da parte del Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato e non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
In ogni caso non è ammessa la trasmissibilità e la rivalutazione della quota associativa.
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità, che pervenissero all'Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali.
Le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività possono pervenire da:
L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione, che dovranno essere reinvestiti in attività istituzionali, ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano Imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di volontariato che per Legge, per statuto o per Regolamento perseguano gli stessi scopi.
L'esercizio sociale va dal 1 Gennato al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone un rendiconto economico-finanziario.
Il documento così redatto deve essere successivamente approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
AI fine di fornire idonea pubblicità al rendiconto economico-finanziario lo stesso dovrà essere messo a disposizione del Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.
Sono organi dell'Associazione:
Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute. Sono inoltre gratuite le prestazioni fornite dagli aderenti.
L'Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i Soci.
Indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con quanto contiene il presente Statuto. Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie; le Assemblee sono convocate mediante avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata. L'avviso conterrà gli argomenti posti in discussione, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
Assemblea Ordinaria
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i primi quattro mesi dell'anno, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un terzo degli associati ne faccia richiesta purchè in regola con le quote associative, per deliberare sui seguenti punti:
L'assemblea generale ordinaria è presieduta dal Presidente ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente e, qualora anche questo fosse impedito dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.
L'assemblea elegge nel suo seno un segretario verbalizzatore.
Assemblea Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo:
L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:
Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative. Ogni socio ha un solo voto.
In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci più uno. In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto in base alle proposte del Consiglio Direttivo è indispensabile il voto della metà più uno dei Soci presenti o rappresentati.
I Soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro Socio avente diritto al voto, mediante delega scritta.
Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.
Votazioni
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema di votazione a scrutinio segreto.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri (sempre numero dispari) eletti fra i soci con le modalità previste dall'art. 10 e resta in carica tre anni. Tutti i suoi membri sono rieleggibili. Se durante il mandato vengono a mancare uno o più consiglieri si provvede alla loro sostituzione nella prima Assemblea e comunque fino a tale data il Consiglio, purché resti in carica la maggioranza, può continuare a decidere. In caso venisse a mancare oltre la metà dei suoi membri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando lo richiedono in forma scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare sul rendiconto annuale e per convocare l'Assemblea dei Soci.
Gli avvisi di convocazione devono essere spediti entro il 10° giorno antecedente quello fissato per le adunanze e dovranno contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide qualora sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti; le votazioni sono normalmente palesi: sono invece segrete se richiesto anche solo da un consigliere oppure si tratti di argomenti nei quali siano interessati i consiglieri.
È di competenza del Consiglio Direttivo:
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
È fatto obbligo per l'Associazione in scioglimento di devolvere il suo Patrimonio, di cui all'art. 6 dello Statuto Sociale, ad altra Associazione di volontariato o ONLUS operante in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/1996.
È fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla Legge e secondo le disposizioni del Codice Civile.
Art. 15
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto troveranno applicazione le norme del Codice Civile e dalle leggi in vigore.
La Presidente
Grandi Morena
La Segretaria
Selene Cristofori