Statuto

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

1. Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'organizzazione di volontariato sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE ERNESTO Organizzazione di Volontariato ETS", in sigla "ASSOCIAZIONE ERNESTO O.D.V. ETS".

2. L’Associazione è tenuta ad usare, nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ente del terzo settore" o l’acronimo "ETS".

ART. 2) SEDE

La sede dell'organizzazione di volontariato è stabilita in Comune di Imola (BO), con indirizzo, attualmente, in Piazza Gramsci n. 21 c/o La Casa del Volontariato.

Gli eventuali cambiamenti della sede sociale, nell'ambito dello stesso Comune, potranno avvenire con delibera dell'Assemblea Ordinaria degli Associati; sempre con delibera dell'Assemblea Ordinaria degli Associati potranno essere istituite ovvero soppresse eventuali sedi secondarie.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'organizzazione di volontariato esercita, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017;

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della l. n. 184 del 1983.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e i limiti definiti dal d.m. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107.

Precisamente, l'associazione ha lo scopo di favorire ogni iniziativa che sia connessa con le predette attività e, pertanto, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

* fornire la necessaria assistenza alle coppie che abbiano dichiarato la propria disponibilità all’adozione internazionale;

* sostenere programmi di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia, curandone direttamente l’attuazione o partecipando ad azioni di cooperazione e sviluppo;

* sviluppare lo studio di ogni questione attinente la problematica umana e giuridica dell’adozione e delle famiglie adottive anche mediante strumenti editoriali e di divulgazione multimediale;

* promuovere la migliore conoscenza dei Paesi di origine dei bambini adottati;

* mantenere e sviluppare i contatti di amicizia, spirituali e materiali fra le famiglie e curare lo scambio delle reciproche esperienze pedagogiche, mediche, scolastiche e di altro genere per il perfetto inserimento dei bambini adottati nella società italiana e per la tutela dei loro diritti, sanciti dalle norme del Codice Civile italiano e della Costituzione della Repubblica Italiana, in perfetta adesione agli ideali del diritto internazionale per la salvaguardia degli interessi dei bambini in tutto il mondo;

* curare e sviluppare scambi culturali con altre istituzioni nazionali e internazionali aventi finalità affini alle proprie;

* promuovere, organizzare e gestire attività culturali, aggregative, ricreative, educative, didattiche, principalmente rivolte alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell'adolescenza, tanto da poter organizzare attività musicali, letterarie, artistiche, di spettacolo, di teatro e qualsiasi altra forma di intrattenimento culturale e ludica – sempre con principale riferimento alla tutela e alla promozione dei diritti dei minori – nonché promuovere e organizzare attività educative e di sostegno nei confronti dei bambini e degli adolescenti;

* promuovere, organizzare e gestire attività e/o progetti a favore dell’integrazione scolastica e dell’inserimento al lavoro dei minori, specie se adottati;

* avanzare proposte agli Enti Pubblici per promuovere e diffondere le suddette finalità;

* organizzare attività didattiche rivolte agli associati e a terzi per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

* stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale e accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;

* sottoscrivere e/o stipulare intese, collaborazioni, fusioni, associazioni, cooperazioni, e/o altre forme partecipative dirette al conseguimento dello scopo sociale con altri Enti Autorizzati alle Adozioni Internazionali e/o anche con altri soggetti privati e/o pubblici aventi scopi e/o finalità compatibili.

L’associazione, inoltre, può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs.

ART. 4) DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 5) dello statuto.

TITOLO II

PATRIMONIO E RISORSE

ART. 5) PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità, che pervenissero all’associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali.

L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di organizzazione di volontariato non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'organizzazione di volontariato.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'organizzazione di volontariato può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6) RISORSE

Ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'organizzazione di volontariato può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

Le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività possono pervenire da:

1. quote e contributi degli associati;

2. eredità, donazione e legati;

3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per esempio feste, sottoscrizioni anche a premi);

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 7) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 bis, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;

- condividere le finalità e i principi ispiratori ovvero accettare il presente statuto;

- contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;

- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

- non essere interdetti, inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno;

- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;

- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;

- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, del nome e del cognome, del luogo e della data di nascita, della residenza e del codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, della ragione o della denominazione sociale, della sede, del codice fiscale e della partita I.V.A.;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;

- la dichiarazione di condividere ovvero attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;

- rivestire cariche sociali ove l'associato medesimo sia di maggiore età;

- essere informati sulle attività dell'associazione;

- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro 10 (dieci) giorni dalla predetta richiesta;

- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'assemblea.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 12) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere ad nutum dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato ovvero non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 13) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’associazione;

- la morosità nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dall’eventuale sollecito;

- il tentativo di svolgere o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi dell’associazione e/o comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo;

- il cagionamento di danni gravi, anche morali, all’associazione;

- l'instaurazione con l’associazione di rapporti di natura patrimoniale contrastanti con le norme previste dalla legge;

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;

- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;

- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a 3 (tre) anni;

- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con delibera dell'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati all'associato, per iscritto, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Detto provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’associazione. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati.

Decorsi i predetti 30 (trenta) giorni, la decisione di esclusione, debitamente motivata, deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi 6 (sei) mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ART. 14) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- l'approvazione del Rendiconto Economico-Finanziario preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;

- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;

- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

- la deliberazione sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;

- l'approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- l'approvazione degli indirizzi generali dell’associazione;

- l'approvazione degli eventuali regolamenti interni e loro variazioni;

- la determinazione dell’entità della quota associativa annuale;

- la deliberazione sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

- la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche allo Statuto Sociale o all’Atto Costitutivo;

- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

- in generale, tutte quelle questioni non di competenza dell'Assemblea Ordinaria, ovvero attribuite dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero dall'amministratore unico con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, affissione dell'avviso presso la sede dell'Associazione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta dallo stesso Presidente, da tre membri del Consiglio Direttivo ovvero da almeno un terzo degli associati, purchè in regola con le quote associative; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

- ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea Straordinaria dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

– il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;

– la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

– le materie all'ordine del giorno;

– le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati, e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 17) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati più uno.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 18) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza, o la rappresentanza, di almeno la metà più uno degli associati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 19) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'organo direttivo.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha efficacia immediata.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 20) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del Consiglio Direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati all'unanimità.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.).

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

ART. 21) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 22) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri:

* disgiunti, per le operazioni di ordinaria amministrazione;

* congiunti, per le operazioni di straordinaria amministrazione.

Per le operazioni da compiersi congiuntamente le decisioni saranno adottate a maggioranza calcolata per teste.

In caso di decisione adottabile disgiuntamente ciascun amministratore avrà diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

A tal fine, l'amministratore che voglia compiere un'operazione dovrà darne avviso all'altro amministratore a mezzo lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata (P.E.C.) o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Gli altri amministratori possono proporre opposizione a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) spedita all'amministratore proponente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra. In pendenza del termine per esercitare l'opposizione, l'amministratore deve astenersi dal compiere l'operazione.

L'opposizione dovrà avvenire prima che l'operazione sia compiuta; sull'opposizione decideranno gli associati a maggioranza calcolata per teste.

La redazione del progetto di bilancio e degli eventuali progetti di fusione o scissione dovranno in ogni caso essere adottati collegialmente, a maggioranza calcolata per teste.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'amministratore unico, ovvero tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, possono essere revocati con il consenso unanime degli associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori, ovvero l'amministratore unico, possono cessare dalle loro funzioni in caso di:

- rinunzia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;

- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;

- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione di volontariato e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

ART. 23) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'organizzazione di volontariato, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

ART. 24) COMPENSO ORGANO DIRETTIVO

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 25) RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza dell'organizzazione di volontariato.

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 26) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 27) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dei componenti dell'organo di controllo che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 cod. civ. è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 28 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'organizzazione di volontariato è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura 3 (tre) esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'organizzazione di volontariato, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;

- si esprimono, con apposite relazioni da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;

- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 29) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 2 (due) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 30) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE,

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 31) ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

L'organizzazione di volontariato si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;

- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'organizzazione di volontariato si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'organizzazione di volontariato viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 32) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'organizzazione di volontariato o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 35) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.