Carta dei Servizi

In conformità all'art. 16 della Delibera n. 13/2008/SG del 22 Ottobre 2008 della Commissione per le Adozioni Internazionali, il quale indica:
Art. 16 Carta dei servizi

  1. L'ente è tenuto a fornire alle coppie, al più tardi al momento del conferimento del mandato, una carta dei servizi, nella quale è descritto con precisione e in modo chiaro il complesso delle attività necessarie per lo svolgimento della procedura adottiva internazionale e dei servizi offerti.
  2. Nella carta dei servizi è esposto il costo complessivo che la coppia sosterrà per l'intera procedura, escluse le spese di viaggio e di soggiorno all'estero, con specificazione dei servizi e delle attività necessari e di quelli opzionali e dei costi che a ciascuno di tali servizi e attività si riferiscono.

Presentazione

L’Associazione Ernesto ODV, con sede legale in Imola (BO), Piazza Gramsci n. 21 c/o Casa del Volontariato, si è costituita il 5 novembre 2003.

È un Ente autorizzato alle adozioni internazionali dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Commissione Adozioni Internazionali (Del. 135/2006 del 24.10.2006, Del. 80/2010/AE/EST/TER del 13.07.2010, Del. 50/2012/AE/EST/TER del 21.11.2012, Del. 5/2018/AE/EST/TER del 23.01.2018).

Allo stato, l’Ente opera in Ungheria.

L’Associazione Ernesto si propone di promuovere e svolgere in concreto attività volte a dare una famiglia ai minori in stato di abbandono morale e materiale nati in Paesi esteri, di qualsiasi nazionalità, razza, classe sociale o religione, qualora ciò sia conforme al prevalente interesse del minore, al principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale, alle norme vigenti in Italia e nei Paesi Esteri nei quali dovranno essere svolte le pratiche di adozione.

A tal fi ne, si impegna a fornire, sia in Italia sia all’estero, la necessaria assistenza alle coppie che hanno dichiarato la propria disponibilità all’adozione internazionale.

Sostiene, inoltre, programmi di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia.

L’Associazione Ernesto è stata autorizzata con Del. 5/2018/AE/EST/ TER del 23.01.2018 della CAI a operare nelle seguenti aree: Liguria, Piemonte (Macroarea A); Lombardia, Veneto (Macroarea B); Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna (Intera Macroarea C); Abruzzo, Lazio, Molise (Macroarea D); Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia (Intera Macroarea E).

L’Ente ha sedi e sportelli sull’intero territorio nazionale, al fine di prestare adeguata assistenza alle aspiranti famiglie l’adozione internazionale.

Il percorso adottivo

1. Incontro informativo

2. Conferimento mandato

3. Colloquio psicologico

4. Preparazione documenti

5. Percorso di preparazione in fase di attesa

6. Colloquio di abbinamento

7. Affidamento preadottivo nel Paese Estero

8. Post adozione

9. Gruppi di Sostegno – attività di post adozione

L’equipe tecnica è composta da: psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, assistenti sociali, medico, avvocati, insegnanti.

Nell’ipotesi di conferimento di mandato all’Ente da parte di coppie che sono state in precedenza in carico ad altro Ente, poi revocato, l’Ente Ernesto può riconoscere il percorso effettuato, oppure può chiedere la partecipazione alle attività / corsi, al fine di un’adeguata preparazione all’adozione internazionale e in particolare al periodo di affidamento pre-adottivo nel Paese Estero.

1. Incontro informativo

Incontro finalizzato alla presentazione dell’Associazione, storia, missione e metodologia di lavoro riguardo l’Adozione Internazionale. Ha lo scopo di fornire le prime informazioni necessarie, utili per orientare la coppia nella scelta dell’Ente a cui conferire incarico. Oltre ad informazioni di carattere generale attinenti all’Adozione Internazionale i partecipanti potranno acquisire notizie relative alle peculiari caratteristiche del paese estero in cui si è operativi, alle condizioni dell’infanzia abbandonata, ai tempi di attesa.


2. Conferimento di incarico

Tra la coppia che conferisce l’incarico e l’Ente viene stipulato un contratto di mandato, la cui disciplina generale è stabilita dal codice civile artt. 1703 e ss., oltre che dalla l. 184/83. Il contratto si estingue tra le altre cause, per revoca da parte della coppia o per rinuncia dell’Ente. Maggiori dettagli in merito sono illustrati nella sezione “Revoca del mandato” che segue. L’Ente informa del conferimento di incarico la CAI, il Tribunale per i Minorenni e il Servizio socio-sanitario competente.

L’Associazione Ernesto prende incarico solo le coppie che sono disponibili ad adottare minori senza alcuna preferenza di sesso e senza pregiudizi razziali. L’Ente accetta il conferimento d’incarico solo a seguito della lettura del decreto d’idoneità all’adozione internazionale e della relazione psico-sociale redatta dal Servizio socio-sanitario. A causa dei diversi termini previsti per la validità di alcuni documenti da parte delle Autorità Estere, potrebbe essere necessario richiedere un aggiornamento della relazione.

In ragione dei principi di trasparenza e di corretta comunicazione, l’Ente provvede periodicamente a relazionare sullo stato della pratica alla famiglia. L’adozione deve considerarsi uno strumento sussidiario e residuale. Nessuna coppia può vantare un diritto ad adottare, configurandosi tutto l’iter adottivo come una mera disponibilità ad accogliere un minore in adozione, talché il mandato che si conferisce a un ente è di mezzo e non di risultato.

3. Colloquio psicologico

Incontro privato della coppia durante il quale è possibile approfondire la conoscenza relativa al contesto familiare in cui si inserirà il futuro figlio, alla portata motivazionale dell’adozione, alla disponibilità all’accoglienza, ecc., tutti elementi che l’equipe espliciterà in una relazione che andrà ad integrare il dossier della famiglia ed eventualmente, se richiesto, verrà trasmesso all’Autorità estera. La traduzione di suddetta relazione è esclusa dalle spese estere, ragion per cui le spese di traduzione e legalizzazione sono a carico della famiglia, dietro presentazione della fattura.

Nel caso in cui in famiglia sia già presente uno o più figli, è previsto un colloquio individuale del minore/i.

4. Preparazione dei documenti

L’Ente indica, illustra e presta assistenza nella preparazione dei documenti da depositare nel Paese Estero, per la registrazione della domanda di adozione internazionale.

• I documenti dovranno essere prodotti in duplice originale, autenticati da parte dell’Ufficiale dell’Anagrafe del Comune di residenza o da altro pubblico ufficiale come per legge.

• La documentazione è esente da bolli e/o diritti, poiché per uso adozione.

• Si evidenzia che tale documentazione ha validità sei mesi.

• L’Ente provvede alla traduzione e al deposito nel Paese Estero.

Nei costi della procedura è compresa la traduzione e il deposito di una versione del dossier. I costi di traduzione e legalizzazione nel caso di eventuali variazioni (ampliamento del decreto, integrazione della relazione psicosociale, ampliamento della disponibilità, o qualsiasi altra modifica al dossier depositato) saranno a carico della famiglia, dietro presentazione della fattura.

5. Percorso di preparazione in fase di attesa

Percorso formativo di maturazione, incontri Paese e corsi di lingua ungherese

Momento di formazione collettivo, grazie a cui le coppie potranno affrontare l’adozione internazionale, nei vissuti storici e affettivi di quei bambini ancora così lontani, nelle realtà dei Paesi da cui provengono e nelle problematiche che ne derivano. Alla coppia viene data l’opportunità di misurarsi con proprie incertezze, angosce e timori ma, allo stesso tempo, con il proprio potenziale, risorse e capacità che si tradurranno in realtà al momento dell’accoglimento del bambino, in quella delicata fase di formazione della nuova famiglia. Più che un corso è un percorso, durante il quale ci si misura con la consapevolezza e maturazione affettiva della scelta, e si allenano le proprie caratteristiche di flessibilità, capacità di adattamento, empatia, capacità di gestione della paura, che i comportamenti di un minore in stato di abbandono, con difficoltà di attaccamento alla figura adulta, richiedono. L’utilizzo di strategie come simulate e role playing, rendendo possibile l’accesso ai vissuti e alle sfere più personali, costituiscono esperienze che, condivise con il gruppo, creano un clima di condivisione, sostegno reciproco e maturazione. È prevista la partecipazione di una famiglia che ha già terminato l’iter adottivo con il nostro Ente. Al termine del corso, ogni coppia, individualmente, approfondirà l’esperienza fatta con l’equipe in modo da individuare eventuali punti di forza e/o di debolezza, su cui riflettere. L’obiettivo principale delle attività dell’Ente in questa fase è quello di fornire alle coppie strumenti idonei, sia dal punto di vista psicologico che pratico-organizzativo, per affrontare positivamente il periodo di convivenza nel Paese Estero, ovvero l’affidamento pre-adottivo con il minore, portatore di un proprio patrimonio culturale e personale. Durante il ciclo di incontri si prevedono momenti di trattazione, confronto e approfondimento sia di carattere psico-sociale, sia più prettamente tecnico. Gli aspiranti all’adozione, durante tali incontri, possono acquisire informazioni relative alla storia, lingua, usi e costumi dell’Ungheria, alle problematiche legate all’istituzionalizzazione e ricevono informazioni circa il viaggio, l’organizzazione, la permanenza in Ungheria, ecc. La frequenza alle attività è obbligatoria. È prevista la partecipazione al corso anche di famiglie non in carico all’Ente a scopo informativo e formativo.

6. Colloquio di abbinamento

L’Autorità competente del Paese Estero individua, tra le domande depositate da parte delle coppie aspiranti all’adozione, quella dei coniugi più rispondenti alle caratteristiche e alle specifiche necessità dei bambini in attesa di adozione. Nell’esaminare i fascicoli delle coppie in attesa, l’Autorità del Paese Estero tiene conto dell’ordine cronologico con cui i fascicoli sono stati depositati. Tuttavia, poiché la funzione essenziale dell’abbinamento è trovare la famiglia giusta per ciascun bambino, le caratteristiche e i bisogni del bambino (l’età, lo stato di salute, la presenza di fratelli, le sue specifiche esperienze di vita, quali ad esempio traumi e violenze subite) possono rendere necessaria la deroga dell’ordine cronologico. L’abbinamento degli aspiranti genitori adottivi con uno specifico bambino viene deciso dall’Autorità competente del Paese di origine del minore. La proposta di abbinamento viene inviata, insieme al fascicolo del bambino (informazioni mediche, psicologiche, pedagogiche, fotografia) all’Ente. L’Ente provvede ad informare la coppia della proposta di abbinamento e a convocarla per esaminare la documentazione ricevuta. Nel caso in cui la coppia lo richieda e il Paese di origine lo consenta, potranno essere acquisite ulteriori informazioni e/o approfondimenti, qualora la documentazione dovesse risultare contraddittoria e/o non facilmente comprensibile. Si precisa che l’Ente farà il possibile per soddisfare la richiesta di maggior informazioni, ma lo stesso non potrà essere considerato responsabile per la mancata soddisfazione nel caso i Servizi del Paese Estero non ritengano di fornire ulteriori informazioni o siano impossibilitati a dare nuove informazioni. Essendo le informazioni e la documentazione relativa al minore fornita dal Paese Estero, l’Ente non si ritiene responsabile qualora non siano veritiere.

L’ente provvederà a dare comunicazione dell’abbinamento al Tribunale per i Minorenni ove i coniugi abbiamo dato disponibilità per l’adozione nazionale e ai servizi sociali competenti, chiedendo la sospensione temporanea del percorso di adozione nazionale fino al momento della lettura delle schede dell’abbinamento e la successiva accettazione o rinuncia.

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità estere, valutate insieme all’Ente, la coppia decide se accettare o rifiutare la proposta di abbinamento. La coppia si obbliga di comunicare all’Ente la propria decisione entro un termine ragionevole che verrà concordato, qualora necessario, in considerazione delle direttive dell’Autorità del Paese Estero, ovvero delle necessità del minore proposto in abbinamento. Solo successivamente alla sottoscrizione dell’accettazione della proposta di abbinamento, verrà consegnata la foto del minore. Contestualmente all’accettazione dell’abbinamento, la coppia rinuncia all’adozione nazionale.

In ipotesi di rifiuto, lo stesso non sarà motivo di revoca dell’incarico da parte dell’Ente, ma potrà essere oggetto di valutazione da parte dell’Autorità Estera.

Nel caso in cui l’Autorità Straniera divida gruppi di fratelli, proponendoli in abbinamento a coppie dell’Ente, è prevista, obbligatoriamente, la partecipazione a un incontro formativo per le famiglie coinvolte. In tale ipotesi, l’Autorità Straniera potrà richiedere, qualora lo ritenga opportuno nell’interesse dei minori, un impegno scritto a mantenere i rapporti tra i fratelli successivamente all’adozione.

Nel caso in cui la coppia abbia dato disponibilità ad adottare un bambino “special needs” (per esempio stato di salute, età, numero di fratelli) la procedura presenta alcune differenze. L’Ente riceve dal Paese Estero la segnalazione della presenza di bambini “special needs” con una sommaria descrizione delle loro caratteristiche. L’Ente ha la facoltà di proporre una candidatura, cioè candida per quel determinato bambino la coppia che, a seguito della manifestazione di disponibilità e di un eventuale colloquio specifico, abbia manifestato la volontà di adottare un bambino con quelle caratteristiche. Una volta ricevuta la candidatura, il Paese Estero valuterà il dossier della coppia e deciderà se inviare all’Ente la proposta ufficiale di abbinamento per la famiglia indicata.

Rete di famiglie

Durante tutto il percorso, vi è una rete di famiglie, che hanno già concretizzato l’iter adottivo e che sono disponibili a condividere la loro esperienza, donando preziosi consigli alle coppie in attesa.

7. Affidamento pre-adottivo nel Paese Estero

L’Associazione Ernesto si avvale delle seguenti collaborazioni:

• Rappresentante-Referente dell’Ente presso l’Autorità Straniera;

• Accompagnatori, traduttori, interpreti;

• Sostegno psicologico

I nostri referenti assistono e accompagnano la coppia durante la permanenza nel Paese Estero, 45-50 giorni, provvedono affinché il soggiorno sia il più lieto possibile, permettendo alla “nuova famiglia” di formarsi in un clima di serenità. L’accompagnamento, l’attività di interpretariato e di assistenza è prevista per per gli adempimenti obbligatori per la conclusione dell’iter adottivo.

In particolare:

- lavori organizzativi preliminari, sistemazione in alloggio;

- accompagnamento per la conoscenza del bambino;

- colloquio per affidamento pre-adottivo;

- visite domiciliari da parte degli operatori ungheresi durante i 30 giorni di affidamento pre-adottivo;

- tenuta dei rapporti con la famiglia telefonicamente durante i 30 giorni di affidamento pre-adottivo, relazione regolare ai Servizi Sociali sull’andamento della procedura;

- attività di accompagnamento e di interpretariato in occasione della pronuncia del decreto di adozione, accesso agli uffici e ricerca documenti;

- attività amministrativa per la legalizzazione della traduzione dei documenti conclusivi da parte del Consolato d’Italia a Budapest, ritiro del certificato dell’Autorità Centrale;

- accompagnamento per rilascio della carta d’identità o passaporto del minore e accompagnamento al Consolato d’Italia a Budapest per il rilascio della nulla osta per l’ingresso in Italia e partenza;

Si precisa che, nel caso la famiglia non ritirasse la carta d’identità definitiva del minore prima del rientro in Italia, l’ente non è responsabile per l’espletamento della pratica dopo la partenza della famiglia dall’Ungheria. L’ente non è responsabile, altresì, di eventuali altre pratiche amministrative in Ungheria dopo l’adozione (in via esemplificativa ma non esaustiva: pensioni, adempimenti relativi a proprietà, ecc.)

8. Post adozione

Il paese Ungheria richiede due relazioni sull’andamento dell’Adozione, ovvero sull’inserimento psico-sociale del minore nella famiglia, una a 6 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di adozione e una dopo 18 mesi (obbligatorie e a scadenze prefissate). Le relazioni possono essere effettuate presso l’Ente oppure presso i propri Servizi Sociali. In ogni caso, devono essere tradotte e depositate entro le scadenze sopra indicate a cura dell’Ente. La coppia si impegna a consegnare 20/30 foto del bambino e della famiglia per ogni relazione.

Si avvisa sin da ora che in caso di inadempienza da parte della famiglia, la stessa potrà essere segnalata dalla CAI al servizio socio-sanitario competente e all’Autorità giudiziaria minorile per eventuali iniziative di competenza.

9. Percorsi di post adozione

L’Associazione Ernesto propone le seguenti attività: incontri/colloqui con la singola famiglia, giornate formative su temi specifici, momenti conviviali, promozione di una rete informale tra le famiglie, gruppi di sostegno alla genitorialità. L’Associazione Ernesto mette a disposizione la propria equipe per le singole famiglie che, attraversando un momento di particolare difficoltà, ne richiedano il supporto. Inoltre, vengono organizzati incontri collettivi di famiglie adottive, per scambi di opinione ed esperienze. L’obiettivo di questi cicli di incontri collettivi è quello di sostenere i genitori nelle diverse tappe che dovranno affrontare, attraverso la condivisione e il confronto di preoccupazioni, problematiche e necessità tipiche di tale esperienza, con lo scopo di individuare strategie risolutive e riparative appropriate per ogni situazione. Gli incontri sono condotti da esperti di adozione internazionale. Gli incontri, individuali e collettivi, sono facoltativi e il pagamento è a carico della famiglia.

Sospensione della procedura

È possibile sospendere la procedura di adozione internazionale, a causa di gravi motivi che impediscano lo svolgimento della stessa, per un periodo massimo di un anno e rinnovare la sospensione solo una volta per specifiche e adeguate ulteriore motivazioni. Allo scadere della sospensione è necessario riprendere o interrompere l’iter adottivo.


Revoca dell’incarico

L’Associazione Ernesto valuta l’effettiva disponibilità ed interesse della coppia all’adozione. L’Ente può rinunciare al mandato per giusta causa, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:

- quando si verifichino fatti gravi, tali da determinare il venir meno della fiducia reciproca e da impedire la continuazione del rapporto;

- qualora la famiglia, anche dopo il conferimento del mandato, non manifesti fattiva collaborazione/partecipazione e non aderisca alle richieste dell’Ente finalizzate alla migliore riuscita dell’adozione;

- in ragione delle contingenze verificatesi nello Stato Estero, la famiglia non dimostri adeguata capacità ad adattarsi alle richieste (ad esempio disponibilità per minori con età superiore, plurimi rifiuti di abbinamenti, raggiungimento di età, ecc.)

- nel caso di accettazione di abbinamento o affido in adozione nazionale o gravidanza;

- in caso di separazione o morte;

L’Ente provvederà alla relativa comunicazione alla famiglia, con raccomandata a.r. o pec, e per conoscenza alla CAI, al Tribunale per i Minori e al Servizio Sociale competente.

La coppia è libera di revocare l’incarico all’Associazione Ernesto in ogni momento, a mezzo raccomandata a.r. o pec.

Qualora il rapporto tra Ente ed aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme versate, l’Ente tratterrà solo l’importo relativo ai servizi effettivamente resi; ove la coppia non abbia versato alcuna somma di danaro è tenuta a rimborsare l’Ente per le prestazioni svolte in suo favore.

L’Ente informa della revoca del mandato la CAI, il Tribunale per i Minorenni e il Servizio socio-sanitario competente e l’Autorità Centrale estera.

Consenso informato sostegno psicologico

La coppia deve rendere apposita dichiarazione scritta al fine di rilasciare il proprio consenso al sostegno psicologico.

L’Ente segnala tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il TM fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare di cui ha conoscenza riguardo alla coppia, che possono richiedere l’intervento dei servizi socio-sanitari competenti o del TM in relazione all’idoneità, alla sua eventuale modifica o revoca.

L’ente riferisce alla CAI le modifiche del progetto adottivo e le circostanze incidenti sull’idoneità degli aspiranti genitori adottivi, per valutazioni di competenza in ordine alla successiva trasmissione al TM.

Assistenza giuridica e fiscale

L’Associazione fornisce alle coppie un’assistenza per la predisposizione della documentazione necessaria a formalizzare la domanda di adozione all’estero, nonché per fruire della deduzione di una parte delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale.

Attività amministrativa e gestione sede

L’Associazione provvede allo svolgimento di tutta l’attività amministrativa (gestione e trasmissione dati a mezzo Web sicuro, predisposizione della corrispondenza, registrazione delle coppie in carico, ecc.) e di segreteria, nonché di apertura delle sedi, grazie alla preziosa collaborazione di volontari e collaboratori professionisti.

Scheda Costi

Il costo complessivo per l'intera procedura è pari ad €. 12.300,00, esclusi i costi per il secondo bambino e per il POST-Adozione, come da specifica che segue.

Costi relativi ai servizi resi dall'ente in Italia
Tot. € 5.500,00
€ 3.000,00 Al mandato
€ 2.500,00 Alla consegna dei documenti
Costi relativi ai servizi resi dall'ente all'Estero (per 1 minore)
Tot. € 6.800,00
€ 2.500,00 Al deposito del fascicolo
€ 2.000,00 All'abbinamento
€ 2.300,00 Alla partenza per l'estero
Costi secondo bambino
€ 1.500,00 per adozione secondo bambino da saldare al momento della partenza
Post Adozione
€ 700,00 Per entrambe le relazioni nel caso in cui la famiglia decida di rivolgersi per il post adozione all’Ente
€ 350,00 Nel caso invece, scelga di contattare i Servizi Sociali: il costo è per le dovute traduzioni, legalizzazioni e deposito in Ungheria delle due relazioni.
Si precisa che la prima relazione è da depositare in Ungheria dopo 6 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di adozione in Ungheria, la seconda relazione è da depositare dopo 18 mesi dal decreto di adozione.
I suddetti versamenti devono essere eff ettuati solo con bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 603750 presso BANCA DI IMOLA Sede Centrale.
Cod. IBAN: IT 61 S 05080 21000 CC0000603750
Non verranno accettati pagamenti in contanti o con assegno.

L'Ente potrà, qualora lo ritenga opportuno, proporre alla famiglia degli incontri individuali, specifici e integrativi, per la preparazione, che potrebbero avere un costo aggiuntivo.

I Costi estero includono l’accompagnamento, l’attività di interpretariato e di assistenza in genere, limitata tuttavia alle attività obbligatorie per il compimento dell’iter adottivo.

Si precisa che il costo di € 10.000,00 (da intendersi comprensivo del pagamento integrale dei servizi resi in Italia al mandato - € 5.500,00, costi per le traduzioni al deposito del fascicolo - € 2.500,00 e costo abbinamento -€ 2.000,00) dovrà essere corrisposto in ogni caso anche nell’ipotesi di non accettazione dell’abbinamento. È ovvio, infatti, che l’Ente ha comunque dei costi per i servizi resi indipendentemente dall’accettazione dell’abbinamento.

Tenendo conto che le tabelle dei costi sono preventivate su una serie di servizi base secondo modalità e tempistica di erogazione, qualora la pratica imponesse la necessità di interventi integrativi i coniugi sono tenuti a sostenere tali costi extra in maniera aggiuntiva.

Le spese relative al viaggio all’estero, all’alloggio, al vitto e alla permanenza in loco degli stessi sono a esclusivo carico della coppia come altresì eventuali spese relative a prestazioni integrative che si dovessero rendere necessarie o che siano richieste specificatamente dalla coppia sia in Italia che all’estero e/o in relazione con l’adozione di due o più fratelli (in via esemplificativa, corsi di lingua per i minori, attività ricreative e sportive). Sono altresì a carico della coppia le spese di vitto ed alloggio dell’accompagnatore durante le varie fasi della procedura di adozione.

L’Ente rende noto come ogni altra attività non obbligatoria resta esclusa dal servizio offerto: ci riferiamo, in via esemplificativa ma non esaustiva, alla necessità di recarsi per visite mediche presso ospedali o strutture sanitarie, effettuare ricerche presso parrocchie o istituti religiosi in merito del minore, presso istituti scolastici o la necessità di richiedere l’intervento di professionisti quali avvocati, notai ecc. o rivolgersi agli Organi di Polizia.

Ciò nonostante, i referenti dell’ente saranno comunque sempre a disposizione per ogni problema e pronti a fornire ogni tipo di assistenza (fermo restando che il costo sarà addebitato alla coppia successivamente al rientro in Italia) qualora non rientri nei servizi obbligatori. È possibile, conseguentemente, che, durante il soggiorno in Ungheria, alla famiglia sia richiesto di sottoscrivere un modulo di adesione al servizio.

I costi all’estero comprendono oltre alle attività di cui sopra anche la traduzione di alcuni documenti obbligatori per l’adozione:

• Dossier della coppia da inviare all’autorità Centrale Ungherese;

•Documenti trasmessi dall’autorità centrale ungherese al momento dell’abbinamento (comunicazione di abbinamento, relazione sullo stato psico-fisico del minore) che verranno consegnati alla famiglia al momento dell’abbinamento unitamente a una foto del minore. L’entità dei documenti forniti dalle Autorità Ungheresi per l’abbinamento di uno o più minori è variabile. In alcuni casi la documentazione è cospicua e ripetitiva. In tal caso l’ente si riserva la possibilità di tradurre solo la documentazione utile e che comunque riporta informazioni rilevanti ai fini dell’abbinamento. In ogni caso, tutta la documentazione ricevuta in lingua originale verrà consegnata alla famiglia e, su richiesta della stessa, potrà essere tradotta con spese a carico dei coniugi, dietro presentazione della fattura. Il costo per le traduzioni di eventuali richieste di documentazione ulteriore rispetto a quella fornita, saranno altresì a carico della coppia.

• Provvedimento di pre-affido;

• Nuovi documenti prodotti dalla coppia prima della partenza;

• Provvedimento definitivo di adozione provvisoriamente esecutivo;

• Certificato di nascita dopo l’adozione;

Restano escluse le traduzioni della documentazione medica, della documentazione di tipo scolastico e attinente alla religione.

È possibile richiedere la traduzione dei suddetti documenti, dietro pagamento della fattura prodotta.

L’ associazione Ernesto non è un’agenzia viaggi né un tour operator; pertanto, curerà la migliore sistemazione possibile per la famiglia ed il minore compatibilmente con la disponibilità in loco e con le indicazioni delle Autorità del Paese Estero.

La famiglia manleva l’Ente da ogni responsabilità per eventuali danni provocati da terzi durante il soggiorno.

Le famiglie restano responsabili, inoltre, per eventuali danni fisico-psichici che dovessero riportare i minori durante il periodo di pre-affidamento: anche in questo caso si consiglia di stipulare polizza assicurativa; così come in ipotesi di danni, materiali e non, che potranno essere arrecati dal minore a loro affidato.

L’Ente comunica che si sono verificati sul suolo ungherese furti a danno delle coppie: per questo motivo si consiglia di prestare molta attenzione e di non abbandonare l’auto in luoghi incustoditi. Si consiglia di stipulare polizza contro i furti.

Si è verificato che, al momento del ritorno col minore o minori, la famiglia fosse impossibilitata a trasportare in Italia tutti i bagagli per mancanza di spazio nell’auto: la famiglia dovrà avere cura di contenere i bagagli nel modo migliore, onde evitare che questi inconvenienti e mancanze creino disagio.

DEDUZIONE SPESE

È deducibile dal reddito complessivo il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi, purché debitamente documentate e certificate dall’Ente.

È deducibile sia quanto speso dalla coppia per la procedura curata dall’Ente, sia quanto speso dai coniugi per il viaggio e il soggiorno all’estero (vitto, alloggio e quanto sia necessario per la cura del bambino). Nel primo caso, l’Ente rilascia alla coppia una certificazione delle spese sostenute con l’Ente stesso. Per quanto riguarda le spese per viaggio e soggiorno, la coppia, al rientro in Italia, trasmette all’Ente i giustificativi delle spese sostenute e l’Ente rilascia alla coppia una attestazione delle spese sostenute.

È possibile usufruire dell’agevolazione a prescindere dall’effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall’esito della stessa.

Si possono considerare, ai fi ni della deduzione, le spese sostenute per il post-adozione.

CONGEDI DAL LAVORO

Per i lavoratori dipendenti è previsto un apposito congedo dal lavoro per il periodo di permanenza all’estero.

L’Ente certifica la durata del periodo di permanenza all’estero.

La lavoratrice dipendente che ha adottato un minore straniero ha diritto al congedo di maternità.

Il congedo di maternità per adozione, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, e alle medesime condizioni al padre lavoratore dipendente.

I genitori lavoratori dipendenti possono usufruire del congedo parentale dopo l’ingresso in Italia del minore adottato.

L’Ente ha cura di trasmettere tutta la documentazione necessaria ed è disponibile, qualora richiesto dalla coppia, a rendere consulenza e assistenza.

Riferimenti normativi: LAVORATORI DIPENDENTI: D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e paternità);D.P.R. n. 1026/1976 Art. 2, commi 452-456 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008). LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA (ART. 2, COMMA 26, L. 335/1995): Legge n. 449/1997 art. 59, comma 16; Legge n. 388/2000 art. 80, comma 12; D.M. 4 aprile 2002; Legge n. 296/2006 Art. 1, commi 788 e 791; D.M. 12 luglio 2007; D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e paternità). Artt. 66 e ss. del D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e paternità).

Foro competente

Ogni controversia relativa al presente contratto di mandato sarà di esclusiva competenza del Foro di Bologna.

Per tutto quanto non previsto nella presente carta dei servizi e nel conferimento dell’incarico, si intendono qui riportate le norme vigenti in materia.