Carta dei Servizi

In conformità all’art. 16 della Delibera n. 13/2008/SG del 22 Ottobre 2008 della Commissione per le Adozioni Internazionali, che stabilisce:
Art. 16 Carta dei servizi

  1. L’ente è tenuto a fornire alle coppie, al più tardi al momento del conferimento del mandato, una carta dei servizi, nella quale è descritto con precisione e in modo chiaro il complesso delle attività necessarie per lo svolgimento della procedura adottiva internazionale e dei servizi offerti.
  2. Nella carta dei servizi è esposto il costo complessivo che la coppia sosterrà per l’intera procedura, escluse le spese di viaggio e di soggiorno all’estero, con specificazione dei servizi e delle attività necessari e di quelli opzionali e dei costi che a ciascuno di tali servizi e attività si riferiscono.

Presentazione

L’ASSOCIAZIONE ERNESTO APS ETS, con sede legale in Imola (BO), Piazza Gramsci n. 21 c/o Casa del Volontariato, si è costituita il 5 novembre 2003.
È un Ente autorizzato alle adozioni internazionali dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Commissione Adozioni Internazionali (Del. 135/2006 del 24.10.2006, Del. 80/2010/AE/EST/TER del 13.07.2010, Del. 50/2012/AE/EST/TER del 21.11.2012, Del. 5/2018/AE/EST/TER del 23.01.2018).

L’ASSOCIAZIONE ERNESTO APS ETS, con sede legale in Imola (BO), Piazza Gramsci n. 21 c/o Casa del Volontariato, si è costituita il 5 novembre 2003. È un Ente autorizzato alle adozioni internazionali dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Commissione Adozioni Internazionali (Del. 135/2006 del 24.10.2006, Del. 80/2010/AE/EST/TER del 13.07.2010, Del. 50/2012/AE/EST/TER del 21.11.2012, Del. 5/2018/AE/EST/TER del 23.01.2018).


L’Associazione Ernesto si propone di promuovere e svolgere in concreto attività volte a dare una famiglia ai minori in stato di abbandono morale e materiale nati in Paesi esteri, di qualsiasi nazionalità, razza, classe sociale o religione, qualora ciò sia conforme al prevalente interesse del minore, al principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale, alle norme vigenti in Italia e nei Paesi Esteri nei quali dovranno essere svolte le pratiche di adozione.

A tal fine, si impegna a fornire, sia in Italia sia all’estero, la necessaria assistenza alle coppie che hanno dichiarato la propria disponibilità all’adozione internazionale. Per fare ciò, si avvale di un’equipe tecnica composta da: psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, assistenti sociali, medici, avvocati, insegnanti.

Sostiene, inoltre, programmi di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia.

L’Associazione Ernesto è stata autorizzata con Del. 5/2018/AE/EST/ TER del 23.01.2018 della CAI a operare sul territorio nazionale, ove ha sedi e sportelli sul territorio nazionale, come indicati sul proprio sito internet, a cui si rimanda (www.associazionernesto.it) al fine di prestare adeguata assistenza alle aspiranti famiglie l’adozione internazionale.

Il percorso adottivo

1. Incontro informativo

2. Conferimento mandato

3. Colloquio psicologico

4. Preparazione documenti

5. Percorso di preparazione in fase di attesa

6. Colloquio di abbinamento

7. Affidamento preadottivo nel Paese Estero

8. Post adozione

9. Mantenimento contatti tra fratelli

10. Gruppi di Sostegno – attività di post adozione

11. Sospensione dell’incarico relativo alla procedura adottiva

12. Rinuncia e Revoca del mandato. Restituzione parziale delle somme già versate

13. Intese tra Enti Autorizzati

 

1. Incontro informativo

Incontro finalizzato alla presentazione dell’Associazione, storia, missione e metodologia di lavoro riguardo l’Adozione Internazionale. Ha lo scopo di fornire le prime informazioni necessarie, utili per orientare la coppia nella scelta dell’Ente a cui conferire incarico. Oltre ad informazioni di carattere generale attinenti all’Adozione Internazionale, le coppie potranno acquisire notizie relative alle peculiari caratteristiche del paese estero in cui l’Ente è operativo, alle condizioni dell’infanzia abbandonata, ai tempi di attesa.

 

2. Conferimento di incarico

Tra la coppia che conferisce l’incarico e l’Ente viene stipulato un contratto di mandato, la cui disciplina generale è stabilita dal codice civile artt. 1703 e ss., oltre che dalla l. 184/83. Il contratto si estingue, tra le altre cause, per revoca da parte della coppia o per rinuncia dell’Ente. Maggiori dettagli in merito sono illustrati nella sezione denominata “Rinuncia e revoca del mandato”.

L’Associazione Ernesto è un’associazione di promozione sociale, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Sezione “ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE”, i cui servizi sono rivolti principalmente agli associati, pertanto, le famiglie che conferiscono incarico diventano socie dell’associazione mediante versamento della quota associativa annuale, pari a € 10,00 per ogni singolo associato.

All’atto del conferimento di incarico, la quota associativa per il primo anno è ricompresa nella prima tranche di pagamento, ovvero € 3.000,00 per il conferimento di incarico, come da scheda costi a cui si rimanda. Per le annualità successive alla prima, ogni associato è tenuto al versamento della suddetta quota di euro 10,00 per poter usufruire dei servizi forniti dall’associazione.


L’adozione internazionale deve considerarsi uno strumento sussidiario e residuale. Nessuna coppia può vantare un diritto ad adottare, configurandosi tutto l’iter adottivo come una mera disponibilità ad accogliere un minore in adozione; da ciò ne discende che l’attività svolta dall’Ente, in ragione dell’incarico ricevuto, si configura come una obbligazione di mezzi e non di risultato.


L’Associazione Ernesto prende in carico solo le coppie che sono disponibili ad adottare minori senza alcuna preferenza di sesso e senza pregiudizi razziali. L’Ente accetta il conferimento d’incarico solo a seguito della lettura del decreto d’idoneità all’adozione internazionale e della relazione psico-sociale redatta dal Servizio socio-sanitario competente. In ragione dei termini previsti per la validità di alcuni documenti da parte delle Autorità Estere, così come qualora dovessero essere necessarie integrazioni, chiarimenti o approfondimenti, potrebbe essere necessario richiedere un aggiornamento della relazione psico-sociale.


L’Ente informa del conferimento di incarico la CAI, il Tribunale per i Minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all’adozione e il Servizio Socio-Sanitario competente.


Alla luce dei principi di trasparenza e di corretta comunicazione, l’Ente provvede periodicamente a relazionare sullo stato della pratica alla famiglia. Al momento dell’accettazione del mandato, l’Ente ribadisce quanto già anticipato in fase di colloquio informativo, ovvero informa per iscritto la coppia sui tempi medi - rilevati statisticamente fino al momento della presa in carico- per la definizione di una procedura adottiva. Tale informativa viene resa tenendo conto dell’età e delle caratteristiche degli aspiranti genitori e del minore.


3. Colloquio psicologico

Incontro privato della coppia durante il quale è possibile approfondire la conoscenza relativa al contesto familiare in cui si inserirà il futuro figlio, alla portata motivazionale dell’adozione, alla disponibilità all’accoglienza, ecc., tutti elementi che l’equipe espliciterà in una relazione che andrà ad integrare il dossier della famiglia ed eventualmente, se richiesto, verrà trasmesso all’Autorità estera. La traduzione della suddetta relazione è esclusa dalle spese estere, ragion per cui le spese di traduzione e legalizzazione sono a carico della famiglia, dietro presentazione della fattura.

Nel caso in cui in famiglia sia già presente uno o più figli, è previsto un colloquio individuale del minore/i.

E’ previsto inoltre un colloquio con i nostri professionisti per la compilazione di un questionario di disponibilità in riferimento alle condizioni sanitarie dei minori.

 

4. Preparazione dei documenti

L’Ente indica, illustra e presta assistenza nella preparazione dei documenti da depositare nel Paese Estero, per la registrazione della domanda di adozione internazionale.

• I documenti dovranno essere prodotti in duplice originale, autenticati da parte dell’Ufficiale dell’Anagrafe del Comune di residenza o da altro pubblico ufficiale come per legge.

• La documentazione è esente da bolli e/o diritti, poiché per uso adozione.

• Si evidenzia che tale documentazione ha validità sei mesi.

• L’Ente provvede alla traduzione e al deposito nel Paese Estero.


Nei costi della procedura è compresa la traduzione e il deposito di una versione del dossier.  I costi di traduzione e legalizzazione nel caso di eventuali variazioni (ampliamento del decreto, integrazione della relazione psicosociale, ampliamento della disponibilità, o qualsiasi altra modifica al dossier depositato) saranno a carico della famiglia, dietro presentazione della fattura.


5. Percorso di preparazione in fase di attesa

L’Ente offre percorsi formativi, sia in presenza che da remoto, in cui vengono affrontate varie tematiche legate all’adozione internazionale e al Paese Estero, usando un approccio multidisciplinare: giuridico, linguistico, sociale, psicologico ed educativo.

L’attività formativa dell’Ente si divide in:

- Incontri formativi in presenza, presso la sede territoriale di riferimento per le coppie;

- Incontri formativi on- line (alcuni sono realizzati in collaborazione con gli Enti in intesa); 

- Corso di lingua e cultura del Paese Estero, in modalità on-line;

Trattasi di momenti di formazione collettiva, durante i quali le coppie possono affrontare l’adozione internazionale, nei vissuti storici e affettivi di quei bambini ancora così lontani, nelle realtà dei Paesi da cui provengono e nelle problematiche che ne derivano. 

Alla coppia viene data l’opportunità di misurarsi con le proprie incertezze, angosce e timori ma, allo stesso tempo, con il proprio potenziale, le proprie risorse e capacità che si tradurranno in realtà al momento dell’incontro con il bambino, in quella delicata fase di formazione della nuova famiglia. Si tratta quindi di un percorso, durante il quale ci si misura con la consapevolezza e maturazione affettiva della scelta e si allenano le proprie caratteristiche di flessibilità, capacità di adattamento, empatia, capacità di gestione della paura, che i comportamenti di un minore in stato di abbandono, con difficoltà di attaccamento alla figura adulta, richiedono. 

L’utilizzo di strategie come simulate e role playing, rendendo possibile l’accesso ai vissuti e alle sfere più personali, costituiscono esperienze che, condivise con il gruppo, creano un clima di condivisione, sostegno reciproco e maturazione.  

Possono essere proposti incontri con la partecipazione di famiglie che hanno già terminato l’iter adottivo con il nostro Ente. 

L’obiettivo principale delle attività dell’Ente in questa fase è quello di fornire alle coppie strumenti idonei, sia dal punto di vista psicologico che pratico-organizzativo, per affrontare positivamente il periodo di convivenza nel Paese Estero, ovvero l’affidamento pre-adottivo con il minore, portatore di un proprio patrimonio culturale e personale. 

Qualora nel percorso di accompagnamento gli aspiranti genitori adottivi abbiano maturato, a seguito degli stimoli ricevuti nei ripetuti incontri, la consapevolezza di problematiche fino ad allora sconosciute, alla quale è conseguita una diversa disponibilità nella realizzazione del progetto adottivo, l’Ente valuterà, insieme agli aspiranti genitori adottivi, l’opportunità di un’eventuale presentazione presso il competente Tribunale per i Minorenni di un’istanza per la modifica delle indicazioni contenute nel decreto di idoneità, corredata da adeguata documentazione fornita dall’Associazione stessa.

Nell’ipotesi di conferimento di mandato all’Ente da parte di coppie che sono state in precedenza in carico ad altro Ente, poi revocato, l’Ente Ernesto può riconoscere il percorso effettuato, oppure può chiedere la partecipazione alle attività / corsi, al fine di un’adeguata preparazione all’adozione internazionale e in particolare al periodo di affidamento pre-adottivo nel Paese Estero.

La frequenza alle attività formative è obbligatoria e a seconda del numero delle coppie in carico nei diversi momenti dell’anno presso le rispettive sedi territoriali, potrebbe essere richiesto alle famiglie di prendere parte agli incontri presso altre sedi del Nostro Ente che non coincidono con quella di riferimento per la coppia, ovvero: potrebbe verificarsi l’opportunità e/o necessità di raggruppare le famiglie presso un’unica sede territoriale per consentire l’attivazione del percorso di formazione nelle tempistiche indicate dalle linee guida CAI sulla formazione post-mandato.

La partecipazione agli incontri è aperta anche alle famiglie non in carico all’Ente, interessate ad intraprendere il percorso formativo con il N/ Ente.

Maggiori dettagli in merito sono illustrati nell’allegato denominato “Programma Formativo”.

 

6. Colloquio di abbinamento

L’Autorità competente del Paese Estero individua, tra le domande depositate da parte delle coppie aspiranti all’adozione, quella dei coniugi più rispondente alle caratteristiche e alle specifiche necessità dei bambini in attesa di adozione. Nell’esaminare i fascicoli delle coppie in attesa, l’Autorità del Paese Estero può tener conto dell’ordine cronologico con cui i fascicoli sono stati depositati. Tuttavia, poiché la funzione essenziale dell’abbinamento è trovare la famiglia giusta per ciascun bambino, le caratteristiche e i bisogni del bambino (l’età, lo stato di salute, la presenza di fratelli, le sue specifiche esperienze di vita) possono rendere necessaria la deroga dell’ordine cronologico. 

L’abbinamento degli aspiranti genitori adottivi con uno specifico bambino viene deciso dall’Autorità competente del Paese di origine del minore. La proposta di abbinamento viene inviata, insieme al fascicolo del bambino (informazioni mediche, psicologiche, pedagogiche, fotografie) all’Ente. L’Ente provvede ad informare la coppia della proposta di abbinamento e a convocarla per esaminare la documentazione ricevuta.  Nel caso in cui la coppia lo richieda e il Paese di origine lo consenta, potranno essere acquisite ulteriori informazioni e/o approfondimenti, qualora la documentazione dovesse risultare contraddittoria e/o non facilmente comprensibile. Si precisa che l’Ente farà il possibile per soddisfare la richiesta di maggior informazioni da parte delle coppie, ma non potrà essere considerato responsabile laddove i Servizi del Paese Estero non ritengano di fornire ulteriori approfondimenti e/o informazioni in relazione alle condizioni del/i bambino/i o siano impossibilitati a fornire nuove informazioni. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’Ente qualora le informazioni sui minori non siano veritiere, poiché l’Associazione Ernesto svolge unicamente una funzione di intermediazione nell’ambito della procedura adottiva e le informazioni e la documentazione relative al minore/i vengono fornite esclusivamente dal Paese Estero.

L’Ente provvederà a dare comunicazione dell’abbinamento al Tribunale per i Minorenni ove i coniugi abbiano dato disponibilità per l’adozione nazionale e ai Servizi Sociali competenti, chiedendo la sospensione temporanea del percorso di adozione nazionale fino al momento della lettura delle schede dell’abbinamento e la successiva accettazione o rinuncia. 
La coppia decide, sulla scorta  delle informazioni trasmesse dalle autorità estere, se accettare o rifiutare la proposta di abbinamento. All’esito del colloquio di abbinamento svolto con i professionsiti dell’Ente,  la coppia si obbliga a comunicare all’Associazione la propria decisione entro un termine ragionevole che verrà concordato, qualora necessario, in considerazione delle direttive dell’Autorità del Paese Estero, ovvero delle necessità del minore proposto in abbinamento. Contestualmente all’accettazione dell’abbinamento, la coppia rinuncia all’adozione nazionale.

In ipotesi di rifiuto, l’Ente provvederà a relazionare i competenti Uffici; si precisa che la non accettazione dell’abbinamento potrà essere oggetto di valutazione da parte dell’Autorità Estera. 
Nel caso in cui l’Autorità Straniera divida gruppi di fratelli, proponendoli in abbinamento a coppie dell’Ente, è prevista la partecipazione ad un incontro formativo per le famiglie coinvolte. In tale ipotesi, l’Autorità Straniera richiede, nell’interesse dei minori, un impegno scritto a mantenere i rapporti tra i fratelli successivamente all’adozione. 

Nel caso in cui la coppia abbia dato disponibilità ad adottare un bambino/i “special needs” (Cfr. Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993) così definiti in ragione dello stato di salute, dell’età e del numero di fratelli, la procedura presenta alcune differenze: in tali circostanze, cioè, l’Ente riceve dal Paese Estero la segnalazione della presenza di bambini “special needs” con una sommaria descrizione delle loro caratteristiche. L’Ente ha la facoltà di proporre la candidatura di una o più coppie che, a seguito della manifestazione di disponibilità e di un eventuale colloquio di approfondimento con i professionisti dell’Ente, abbiano espresso la volontà di adottare un bambino con quelle specifiche caratteristiche segnalate dall’Autorità del Paese Estero. Una volta ricevuta la candidatura, il Paese Estero valuterà il dossier della coppia e deciderà se inviare all’Ente la proposta ufficiale di abbinamento per la famiglia indicata.
 
L’Ente può contare su una rete di famiglie - che hanno già concretizzato l’iter adottivo- e che sono disponibili a condividere la loro esperienza, offrendo preziosi consigli alle coppie in attesa.

 

7. Affidamento pre-adottivo nel Paese Estero

A seguito dell’accettazione dell’abbinamento, l’Ente trasmette alle famiglie le proposte di alloggio per il periodo di permanenza all’Estero.

Con riferimento al Paese Ungheria, si tratta di soluzioni abitative individuate dal Servizio Tutelare ungherese come idonee ad accogliere gli aspiranti genitori adottivi con i minori.

Secondo la normativa ungherese l’Ufficio Governativo di riferimento chiede al Servizio Tutelare competente di redigere una relazione ambientale corredata delle fotografie, che dia conto degli alloggi che ospitano le famiglie durante il percorso adottivo. Deve trattarsi di alloggi che abbiano caratteristiche ben precise, per questo motivo sono oggetto, come detto, di preventiva valutazione di idoneità.

Alla luce di quanto sopra, in questi anni l’Ente ha sempre provveduto a reperire in loco, su indicazione dei servizi ungheresi, tali soluzioni abitative, già “certificate” come idonee.

In merito ai costi, preme precisare che l’Ente ha contezza dei prezzi della locazione degli alloggi solo all’atto della comunicazione delle proposte degli appartamenti e che tali importi sono inevitabilmente soggetti ad oscillazioni sulla scorta di diverse variabili, tra cui, ad esempio, periodi di grande afflusso turistico in Ungheria o, ancora, durante i mesi estivi, o a ridosso delle festività.

Ragion per cui, l’Ente non può fornire indicazioni preliminari precise sugli impegni di spesa dei canoni che le famiglie versano direttamente a favore dei proprietari degli alloggi in Ungheria.

Anche eventuali stime di massima potrebbero risultare fuorvianti, perché, come detto, i costi possono subire oscillazioni anche piuttosto importanti, a seconda dei periodi dell’anno e delle zone in cui sono radicate le diverse procedure adottive


Nulla vieta che gli aspiranti genitori adottivi possano reperire in autonomia un alloggio che dovrà, in ogni caso, essere valutato preventivamente dal personale ungherese, con conseguente necessità per i coniugi di trovarsi con congruo anticipo nel Paese Estero (almeno 10/15 giorni prima) - rispetto alla data di inizio della procedura di adozione- per dare l’opportunità agli operatori di effettuare un sopralluogo in presenza della coppia, senza la garanzia che l’appartamento scelto in autonomia sarà valutato idoneo ai fini della procedura 

Evidenziamo, inoltre, che i nostri referenti nel Paese Estero (interpreti/traduttori) non sono autorizzati ad assisterVi nella procedura di certificazione, non essendo un servizio previsto dalla nostra carta dei servizi.

Per la cura della fase della procedura nel paese estero l’Associazione Ernesto si avvale delle seguenti collaborazioni:

• Rappresentante-Referente dell’Ente presso l’Autorità Straniera;

• Accompagnatori, traduttori, interpreti;

• Psicologi e responsabili delle sedi territoriali di riferimento per le coppie che sostengono, da remoto, le famiglie durante la permanenza nel Paese Estero;

La permanenza in Ungheria è di circa 45-50 giorni. Le attività di accompagnamento, interpretariato e di assistenza alle coppie in loco si inseriscono nell’ambito degli adempimenti previsti per la conclusione dell’iter adottivo. 

In particolare, la referente nel Paese Estero e le interpreti/accompagnatrici, svolgono le seguenti attività:

    • adempimenti organizzativi preliminari all’arrivo delle coppie nel Paese Estero presso i competenti Uffici, sistemazione in alloggio;

    • accompagnamento per la conoscenza del bambino;

    • colloquio con le coppie di preparazione alle audizioni presso gli Uffici Tutelari competenti per la procedura adottiva; 

    • assistenza alle coppie in occasione delle visite domiciliari da parte degli operatori dei Servizi Sociali ungheresi durante i 30 giorni di affidamento pre-adottivo;

    • tenuta dei rapporti in modalità telefonica con le coppie durante i 30 giorni di affidamento pre-adottivo, nonché regolare relazione ai Servizi Sociali sull’andamento della procedura; 

    • attività di accompagnamento e di interpretariato in occasione della pronuncia del decreto di affidamento pre-adottivo e di adozione, accesso agli uffici e ricerca documenti;

    • attività amministrativa per la legalizzazione della traduzione dei documenti conclusivi da parte del Consolato d’Italia a Budapest, ritiro del certificato dell’Autorità Centrale;

    • accompagnamento per rilascio della carta d’identità o passaporto del minore/i e accompagnamento al Consolato d’Italia a Budapest per il rilascio del nulla osta per l’ingresso in Italia e partenza.

Si precisa che, nel caso la famiglia non ritirasse la carta d’identità definitiva del minore prima del rientro in Italia, così come se fossero necessarie altre pratiche amministrative in Ungheria dopo l’adozione (in via esemplificativa, ma non esaustiva: pensioni, adempimenti relativi a proprietà, ecc.), l’Ente si riserva di accettare l’incarico da parte delle coppie per tali adempimenti che sono esclusi dalla scheda costi e quantificati solo qualora necessario.


8. Post adozione

L’Ente e i genitori adottivi si obbligano reciprocamente agli adempimenti correlati al post adozione verso l’Autorità straniera nel rispetto dei tempi da quest’ultima previsti.

I genitori adottivi si obbligano a fornire tutte le informazioni necessarie per la stesura delle relative relazioni per l’intero arco di tempo previsto dal Paese di origine del minore (informazioni circa lo sviluppo psico-fisico e la vita di relazione familiare, scolastica e sociale dell’adottato). Tali relazioni saranno inviate dall’Ente alle competenti Autorità straniere e alla Commissione per le adozioni internazionali tramite il sistema informatico. Nel caso di mancata osservanza di tale obbligo da parte dei genitori adottivi, questi potranno essere segnalati dalla Commissione per le adozioni internazionali al Servizio socio-sanitario e all’Autorità giudiziaria minorile per le eventuali iniziative di competenza.

L’obbligo del post adozione avrà la durata prevista dalla legislazione del Paese di origine del minore. Il costo del post adozione è dato dall’importo previsto per ogni relazione, tenendo conto del numero di relazioni richieste dal Paese di origine del minore.

Esso, dunque, varia da Paese a Paese e dovrà essere corrisposto all’Ente prima di recarsi nel Paese di origine del minore per la pronuncia del provvedimento definitivo di adozione, unitamente al saldo degli altri costi estero.

Il paese Ungheria richiede due relazioni sull’andamento dell’Adozione, ovvero sull’inserimento psico-sociale del minore nella famiglia, la prima a 6 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di adozione e la seconda dopo 18 mesi (obbligatorie e a scadenze prefissate). Le relazioni devono essere redatte, tradotte e depositate entro le scadenze sopra indicate a cura dell’Ente. 
La coppia si impegna a trasmettere 20/30 foto, per ciascuna relazione post-adottiva, in riferimento all’inserimento psico-socaile del/i minore/i. 

 

9. Mantenimento contatti tra fratelli

Qualora l’Autorità del Paese Estero richieda e/o ritenga opportuno, avuto riguardo alla storia personale dei minori abbinati, che gli stessi mantengano i contatti con fratelli/sorelle andati in adozione presso altre famiglie in carico all’Associazione Ernesto o ad altro Ente Autorizzato, le famiglie si impegnano formalmente a dar corso al mantenimento dei contatti tra i minori dopo l’ingresso in Italia, nelle modalità che le stesse riterranno opportune, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  telefonate e/o videochiamate, scambio di messaggistica, incontri in presenza durante l’anno.
L’Ente si riserva di relazionare alle Autorità competenti qualora le famiglie, a fronte dell’impegno assunto e sottoscritto, non diano corso, concretamente, al mantenimento dei suddetti contatti.

10. Percorsi di post adozione

L’Associazione Ernesto propone le seguenti attività: incontri/colloqui con la singola famiglia, giornate formative su temi specifici, momenti conviviali, promozione di una rete informale tra le famiglie, gruppi di sostegno alla genitorialità. L’Associazione Ernesto mette a disposizione la propria equipe per le singole famiglie che, attraversando un momento di particolare difficoltà, ne richiedano il supporto. Inoltre, vengono organizzati incontri collettivi di famiglie adottive, per scambi di opinione ed esperienze. L’obiettivo di questi cicli di incontri collettivi è quello di sostenere i genitori nelle diverse tappe che dovranno affrontare, attraverso la condivisione e il confronto di preoccupazioni, problematiche e necessità tipiche di tale esperienza, con lo scopo di individuare strategie risolutive e riparative appropriate per ogni situazione. Gli incontri sono condotti da esperti di adozione internazionale. Gli incontri, individuali e collettivi, sono facoltativi e a volte può essere richiesto un contributo economico.


11. Sospensione dell’incarico relativo alla procedura adottiva

L’Ente può sospendere temporaneamente l’incarico, così come previsto dalle Linee Guida per gli Enti autorizzati, approvate dalla Commissione per le adozioni internazionali nel 2021, anche su istanza debitamente motivata da parte degli aspiranti genitori adottivi. L’Ente ha l’obbligo di comunicare tale richiesta di sospensione al Tribunale per i minorenni e alla Commissione per le adozioni internazionali per le eventuali valutazioni di competenza.

Sono causa di sospensione dell’incarico da parte dell’Ente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la mancata partecipazione ai corsi di formazione, la mancata consegna dei documenti utili alla formazione del dossier da depositare all’estero, la mancata comunicazione all’Ente dell’emanazione di provvedimenti nei confronti degli aspiranti genitori adottivi da parte del Tribunale per i minorenni nel corso di una procedura di adozione nazionale; il mancato versamento delle somme per la gestione della procedura in Italia e all’estero nel rispetto della tempistica indicata dalle parti.

Dell’intervenuta sospensione dell’incarico, con l’indicazione dei motivi e dell’eventuale sua ripresa, l’Ente dovrà darne immediata comunicazione alla Commissione per le adozioni internazionali.
 

12. Rinuncia e Revoca del mandato. Restituzione parziale delle somme già versate

L’Ente si riserva la facoltà di rinunciare all’incarico conferitogli, qualora sopravvengano gravi incompatibilità e/o variazioni significative della situazione personale o familiare degli aspiranti genitori adottivi, tali da condizionare la prosecuzione dell’incarico. Le motivazioni poste a base della rinunzia saranno tempestivamente comunicate agli aspiranti genitori adottivi, alla Commissione per le adozioni internazionali, al Tribunale per i minorenni e ai Servizi sociali.

Gli aspiranti genitori adottivi hanno facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico. Nella fase successiva all’accettazione dell’abbinamento la revoca è, però, consentita solo per giusta causa potendo incidere sull’andamento delle relazioni instaurate dall’Ente con le Autorità del Paese ove è in corso la procedura.

A seguito della rinunzia o della revoca dell’incarico è prevista la restituzione da parte dell’Ente delle somme versate dagli aspiranti genitori adottivi per i servizi non resi. L’Ente potrà trattenere una parte delle somme per coprire i costi di gestione e mantenimento dell’organizzazione solo se adeguatamente indicati, evidenziati e sottoscritti.

In ogni caso, il mancato completamento dell’adozione internazionale determinerà la restituzione del costo post adozione versato anticipatamente dagli aspiranti genitori adottivi.
Qualora non siano rispettate le scadenze dei pagamenti, gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti, anche in caso di rinuncia o di revoca dell’incarico, a saldare le somme dovute, dalle quali saranno poi sottratte le eventuali restituzioni.

 

13. Intese tra Enti Autorizzati

L’Associazione Ernesto ha siglato delle intese, approvate dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, con alcuni Enti Autorizzati, nell’ambito dello svolgimento delle procedure di adozione internazionale: 
Le coppie che scelgono di conferire mandato secondo il modello dell’intesa, ricevono le informazioni relative alle specifiche modalità operative dell’intesa stessa all’atto del conferimento di incarico.

Trattamento dei dati personali

L’Associazione Ernesto agisce nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 relativamente all’acquisizione, trattamento, gestione e conservazione dei dati personali.

Consenso informato sostegno psicologico

La coppia deve rendere apposita dichiarazione scritta al fine di rilasciare il proprio consenso al sostegno psicologico.

L’Ente segnala tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare di cui ha conoscenza riguardo alla coppia, che possono richiedere l’intervento dei servizi socio-sanitari competenti o del Tribunale per i Minorenni in relazione all’idoneità, alla sua eventuale modifica o revoca.  

L’ente riferisce alla CAI le modifiche del progetto adottivo e le circostanze incidenti sull’idoneità degli aspiranti genitori adottivi, per le valutazioni di competenza in ordine alla successiva trasmissione al Tribunale per i Minorenni.

 

Assistenza giuridica e fiscale

L’Associazione fornisce alle coppie un’assistenza per la predisposizione della documentazione necessaria a formalizzare la domanda di adozione all’estero, nonché per fruire della deduzione di una parte delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale.

Attività amministrativa e gestione sede

L’Associazione provvede allo svolgimento di tutta l’attività amministrativa (gestione e trasmissione dati a mezzo Web sicuro, predisposizione della corrispondenza, registrazione delle coppie in carico, ecc.) e di segreteria, nonché di apertura delle sedi, grazie alla preziosa collaborazione di volontari e collaboratori professionisti.

Scheda Costi

Il costo complessivo per l’intera procedura è pari a € 12.300,00 - esclusi i costi per il secondo bambino, le spese sostenute all’estero per il soggiorno ed il post-adozione- come da specifica che segue:

Costi relativi ai servizi resi dall'ente in Italia
Tot. € 5.500,00
€ 3.000,00 Al mandato
€ 2.500,00 Alla consegna dei documenti
Costi relativi ai servizi resi dall'ente all'Estero
Tot. € 6.800,00 PER UN MINORE
€ 2.500,00 Al deposito del fascicolo
€ 2.000,00 All'abbinamento
€ 2.300,00 Alla partenza per l'estero
Costi secondo bambino o più minori (nel caso di adozione di due o più minori)
€ 1.500,00 per adozione secondo bambino e successivi, da saldare al momento della partenza.
Post Adozione
Per quanto riguarda il Paese Ungheria, si precisa che il suddetto richiede due relazioni post-adozione: la prima relazione deve essere depositata dopo 6 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di adozione nel Paese Estero, mentre la seconda relazione deve essere depositata dopo 18 mesi dal decreto di adozione.
Nel caso in cui la famiglia decida di rivolgersi all’Ente per il post-adozione € 700,00 per entrambe le relazioni, da versare prima della partenza per il Paese Estero
Nel caso invece, scelga di contattare i Servizi Sociali € 350,00 per le dovute traduzioni, legalizzazioni e deposito in Ungheria, da versare prima della partenza per il Paese Estero.
I suddetti versamenti devono essere effettuati solo con bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 603750 presso BANCA DI IMOLA Sede Centrale.
Cod. IBAN: IT 61 S 05080 21000 CC0000603750
Non verranno accettati pagamenti in contanti o con assegno.

Per tutti i dettagli scaricare la scheda costi e servizi in fondo alla pagina.

L’ Ente potrà, qualora lo ritenga opportuno, proporre alla famiglia degli incontri individuali, specifici e integrativi, per la preparazione, che potrebbero avere un costo aggiuntivo.

I Costi estero includono l’accompagnamento, l’attività di interpretariato e di assistenza in genere, limitata, in ogni caso, alle attività obbligatorie per lo svolgimento dell’iter adottivo.

Si precisa che il costo di € 10.000,00 (da intendersi comprensivo del pagamento integrale dei servizi resi in Italia al mandato, pari a € 5.500,00, nonché i costi per le traduzioni al fine del deposito del fascicolo, pari a € 2.500,00 e il costo per l’abbinamento pari a € 2.000,00 e così per la somma complessiva pari a € 10.000,00) dovrà essere corrisposto in ogni caso anche nell’ipotesi di non accettazione dell’abbinamento. È ovvio, infatti, che l’Ente ha comunque dei costi per i servizi resi indipendentemente dall’accettazione dell’abbinamento.

Sul punto, si precisa che l’importo addebitato ad ogni procedura adottiva, viene determinato, in maniera forfettaria, imputando le corrispondenti voci dell’ultimo bilancio diviso il numero di coppie che hanno concluso l’iter nell’anno di riferimento. 

Detti computi sono coerenti con le direttive della Commissione per le Adozioni Internazionali e dalla stessa previsti. 

In particolare, l’ importo viene diviso per dodici (i mesi dell’anno) e moltiplicato per il numero di mensilità per cui le coppie sono state in carico all’Ente prima della dismissione del mandato.

Tenendo conto che le tabelle dei costi sono preventivate su una serie di servizi base secondo modalità e tempistica di erogazione, qualora la pratica imponesse la necessità di interventi integrativi i coniugi sono tenuti a sostenere tali costi extra in maniera aggiuntiva.

Le spese relative al viaggio all’estero, all’alloggio, al vitto e alla permanenza in loco sono ad esclusivo carico della coppia, come le eventuali spese relative a prestazioni integrative che si dovessero rendere necessarie o che siano richieste specificatamente dalla coppia sia in Italia che all’estero e/o in relazione con l’adozione di due o più fratelli (in via esemplificativa: corsi di lingua per i minori, attività ricreative e sportive). Sono altresì a carico della coppia le spese di vitto ed alloggio dell’accompagnatore durante le varie fasi della procedura di adozione.

L’Ente rende noto come ogni altra attività non obbligatoria resta esclusa dal servizio offerto: ci riferiamo, in via esemplificativa e non esaustiva, alla necessità di recarsi presso ospedali o strutture sanitarie del Paese Estero per visite mediche, richiedere certificati presso parrocchie o istituti religiosi riguardo al minore e/o presso istituti scolastici, o la necessità di richiedere l’intervento di professionisti quali avvocati, notai, ecc.

I referenti dell’Ente saranno comunque a disposizione per fornire assistenza (fermo restando che il costo del relativo intervento sarà addebitato alla coppia successivamente al rientro in Italia, qualora la tipologia di intervento non rientri nei servizi obbligatori). È possibile, conseguentemente, che, durante il soggiorno in Ungheria, alla famiglia sia richiesto di sottoscrivere un modulo di adesione al servizio.

I costi all’estero comprendono, oltre alle attività di cui sopra, anche la traduzione di alcuni documenti obbligatori per l’adozione:

• Dossier della coppia da inviare all’autorità Centrale Ungherese; 

• Documenti trasmessi dall’autorità centrale ungherese al momento dell’abbinamento (comunicazione di abbinamento, relazione sullo stato psico-fisico del minore) che verranno consegnati alla famiglia al momento dell’abbinamento, unitamente a una foto del minore. L’entità dei documenti forniti dalle Autorità Ungheresi per l’abbinamento di uno o più minori è variabile. In alcuni casi la documentazione è cospicua e ripetitiva. In tali circostanze, l’Ente si riserva la possibilità di tradurre solo la documentazione utile e che comunque riporta informazioni rilevanti ai fini dell’abbinamento. In ogni caso, tutta la documentazione ricevuta in lingua originale verrà consegnata alla famiglia e, su richiesta della stessa, potrà essere tradotta con spese a carico dei coniugi, dietro presentazione della fattura. Il costo per le traduzioni di eventuali richieste di documentazione ulteriore rispetto a quella fornita, saranno altresì a carico della coppia;

• Provvedimento di pre-affido;

• Nuovi documenti prodotti dalla coppia prima della partenza;

• Provvedimento definitivo di adozione provvisoriamente esecutivo;

• Certificato di nascita dopo l’adozione;

Restano escluse le traduzioni della documentazione medica, della documentazione di tipo scolastico e attinente alla religione.

È possibile richiedere la traduzione dei suddetti documenti, dietro pagamento della fattura prodotta.

L’ Associazione Ernesto non è “un’agenzia viaggi né un tour operator”, pertanto, curerà la migliore sistemazione possibile per la famiglia ed il minore, compatibilmente con la disponibilità in loco e con le indicazioni delle Autorità del Paese Estero. 

La famiglia manleva l’Ente da ogni responsabilità per eventuali danni provocati da terzi durante il soggiorno.

Le famiglie restano responsabili, inoltre, per eventuali danni fisico-psichici che dovessero riportare i minori durante il periodo di pre-affidamento: anche in questo caso si consiglia di stipulare polizza assicurativa; così come in ipotesi di danni, materiali e non, che potranno essere arrecati dal minore a loro affidato.

L’Ente comunica che si sono verificati sul suolo ungherese furti a danno delle coppie: per questo motivo si consiglia di prestare molta attenzione e di non abbandonare l’auto in luoghi incustoditi. Si consiglia di stipulare polizza contro i furti.

Si è verificato che, al momento del ritorno con il minore o minori, la famiglia fosse impossibilitata a trasportare in Italia tutti i bagagli per mancanza di spazio nell’auto: la famiglia dovrà avere cura di contenere i bagagli nel modo migliore, onde evitare che questi inconvenienti e mancanze creino disagio.

DEDUZIONE SPESE

È deducibile dal reddito complessivo il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi, purché debitamente documentate e certificate dall’Ente.

È deducibile sia quanto speso dalla coppia per la procedura curata dall’Ente, sia quanto speso dai coniugi per il viaggio e il soggiorno all’estero (vitto, alloggio e quanto sia necessario per la cura del bambino). Nel primo caso, l’Ente rilascia alla coppia una certificazione delle spese sostenute con l’Ente stesso. Per quanto riguarda le spese per viaggio e soggiorno, la coppia, al rientro in Italia, trasmette all’Ente i giustificativi delle spese sostenute e l’Ente rilascia alla coppia una attestazione delle spese sostenute.

È possibile usufruire dell’agevolazione a prescindere dall’effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall’esito della stessa.

Si possono considerare, ai fini della deduzione, le spese sostenute per il post-adozione.

CONGEDI DAL LAVORO

Per i lavoratori dipendenti è previsto un apposito congedo dal lavoro per il periodo di permanenza all’estero.

L’Ente certifica la durata del periodo di permanenza all’estero.

La lavoratrice dipendente che ha adottato un minore straniero ha diritto al congedo di maternità.

Il congedo di maternità per adozione, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, e alle medesime condizioni, al padre lavoratore dipendente.

I genitori lavoratori dipendenti possono usufruire del congedo parentale dopo l’ingresso in Italia del minore adottato.

L’Ente ha cura di trasmettere tutta la documentazione necessaria ed è disponibile, qualora richiesto dalla coppia, a rendere consulenza e assistenza.

Riferimenti normativi: LAVORATORI DIPENDENTI: D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e paternità);D.P.R. n. 1026/1976 Art. 2, commi 452-456 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008). LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA (ART. 2, COMMA 26, L. 335/1995): Legge n. 449/1997 art. 59, comma 16; Legge n. 388/2000 art. 80, comma 12; D.M. 4 aprile 2002; Legge n. 296/2006 Art. 1, commi 788 e 791; D.M. 12 luglio 2007; D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e paternità). Artt. 66 e ss. del D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e paternità).

Foro competente

Ogni controversia relativa al presente contratto di mandato sarà di esclusiva competenza del Foro di Bologna.

Per tutto quanto non previsto nella presente carta dei servizi e nel conferimento dell’incarico, si intendono qui riportate le norme vigenti in materia.